Medicina
Incarico Medico Competente
DALLA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE ALLE VISITE PERIODICHE, PER PRESERVARE LA SALUTE DEI LAVORATORI
La salute di un’azienda si misura anche dalla salute dei suoi lavoratori. Per questo è fondamentale, anche al di là delle prescrizioni di legge, che le aziende si affidino a strutture capaci di gestire le complesse e delicate esigenze legate alla medicina del lavoro, dal punto di vista sia operativo sia organizzativo.
Il medico competente è pertanto una figura cardine, in quanto attore protagonista di tutto ciò che concerne la salute dei lavoratori, la prevenzione e la valutazione dei rischi ambientali. Ancor prima della cura, la prevenzione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, gioca un ruolo fondamentale. Solo mediante un’attenta e accurata analisi dei rischi è possibile intervenire in modo preventivo ed evitare eventuali danni alla salute dei lavoratori.
La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è uno degli obbiettivi più qualificanti per una società in evoluzione – Bertrand Russell
Sorveglianza Sanitaria
Il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria, tutti i soggetti aziendali che il DLgs 81/08 definisce come lavoratori e che svolgono la loro attività nell’ambito della sua organizzazione. In particolare sono soggetti all’obbligo:
- i lavoratori, qualsiasi sia il tipo di contratto che li lega all’azienda (anche i lavoratori interinali);
- i soci lavoratori;
- gli associati in partecipazione;
- i soggetti in genere beneficiari di iniziative di tirocini formativi e di orientamento (“stage aziendali”).
In che cosa consiste la sorveglianza sanitaria obbligatoria e in quali momenti va effettuata?
La sorveglianza sanitaria aziendale consiste nell’effettuazione di visite mediche e di esami clinici o biologici o indagini diagnostiche mirati al rischio cui è esposto il soggetto. Dal punto di vista dei tempi di effettuazione la norma prevede:
- visita medica preventiva: intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Va effettuata dopo l’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione. Poiché condiziona l’effettivo inizio dell’attività lavorativa si consiglia di contattare il medico prima dell’assunzione in maniera tale che la visita possa essere programmata immediatamente a ridosso dell’assunzione. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro o dal medico competente;
- visita medica periodica: è diretta a controllare lo stato di salute dei lavoratori e ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
La periodicità degli accertamenti, qualora non sia specificata dalla normativa, di norma viene stabilita una volta l’anno, salvo diversa indicazione del medico competente, o di provvedimento motivato dell’organo di vigilanza; - visita medica in occasione del cambio della mansione: è diretta a verificare l’idoneità della mansione specifica. In questo caso sarà onere del datore di lavoro comunicare tempestivamente al medico aziendale l’eventuale cambiamento di mansioni assegnate, affinché il medico competente possa procedere alla visita preventiva di idoneità obbligatoria;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro: solo nei casi specifici previsti dalla normativa;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro: a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta (60) giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Per quanto riguarda gli esiti del controllo sanitario, il medico esprime, informandone per iscritto datore di lavoro e lavoratore, i seguenti giudizi relativi alla mansione:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea (con indicazione dei tempi) o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
STRESS DA LAVORO
Valutazione del rischio stress da lavoro correlato: cosa fare?
Dal 31/12/2010 entra in vigore l’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. Tale obbligo di valutazione è stato introdotto esplicitamente nell’art. 28 del D. Lgs. 81/08, nel quale si prevede che il datore di lavoro valuti tutti i rischi “[…] tra i quali anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo del 8/10/2004 […]”. Se il problema dello stress da lavoro è identificato come un rischio presente in azienda, bisogna agire per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro.
In linea generale il processo di valutazione dei rischi si articola in tre fasi:
- identificazione dei pericoli;
- stima del rischio (valutazione preliminare/valutazione semplificata);
- valutazione approfondita.
In base all’esito di questo processo vengono adottati interventi di eliminazione o riduzione del rischio e una successiva rivalutazione di verifica dei cambiamenti ottenuti. Appreso l’impatto che può avere sulla vita del lavoratore e sui costi per l’azienda, una corretta valutazione dello stress da lavoro è essenziale, tuttavia, individuare i rischi e gestire un percorso attento e specifico nella valutazione delle possibili cause di stress, può non essere semplice per il datore di lavoro per questo motivo affidarsi a una società in grado di fornire degli strumenti efficaci e le conoscenze tecniche più appropriate è il modo migliore per tracciare le linee guida necessarie; abbattere i costi e ottimizzare le risorse lavorative.
INFO AZIENDA
ELIOS ENGINEERING S.r.l.
Via Giovanni XXIII 29, 84018 Scafati (SA)
Telefono: +39 081 850 22 05
Email: info@eliosengineering.it
P.IVA: 05578751215